- SDB - DVR - Rischio radiologico - 2020
ECM
Obbligo formativo ECM sulla radioprotezione, il parere del Ministero
Per quanto riguarda la formazione il Ministero chiarisce che gli Odontoiatri devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione ECM raccogliendo almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio, in materia di radioprotezione. In particolare, il Ministero ritiene che “tutti i professionisti summenzionati (MMG, pediatri, medici specialisti e odontoiatri), inclusi coloro che esercitano quali libero professionisti e i medici legali sono da considerarsi interessati a quanto previsto dalla norma, fermo restando che il comma 4 dell'art. 162 prevede requisiti di formazione e aggiornamento più stringenti nei confronti dei medici specialisti e odontoiatri che svolgono attività complementare”.
Per “esposizione medica” il Ministero intende l'esposizione di pazienti o individui asintomatici quale parte integrante di procedure mediche diagnostiche o terapeutiche a loro stessi rivolte, e intesa a produrre un beneficio alla loro salute, oltre che l'esposizione di assistenti e accompagnatori, nonché di volontari nel contesto di attività di ricerca medica o biomedica”.
Attività radiologiche complementari: attività di ausilio diretto al medico specialista o all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica.
Applicazione del principio di giustificazione alle esposizioni mediche- vieta l’esposizione non giustificata inviando ad evitare esposizioni non necessarie.
Il giorno 11 agosto è stata pubblicata in gazzetta ufficiale la nuova normativa sulla radioprotezione che sostituisce la precedente ed entrerà in vigore dal giorno 27 agosto (D.Lgs. 101/2020). Ci sono molti cambiamenti:
- Esperto Qualificato cambierà nome e diventerà Esperto in Radioprotezione
- grossa novità è la periodicità dei controlli: è espressamente indicato che dovrà essere al massimo annuale (quindi non più biennale con 120 giorni di tolleranza)
- per le società il Responsabile dell'Impianto Radiologico (RIR) dovrebbe essere un medico radiologo, però. nel vostro caso, credo che il dott. Balestro sia anche socio quindi può continuare ad essere lui il RIR
- tutti i Medici che utilizzano gli apparecchi radiologici, almeno ogni 5 anni, devono effettuare un Corso di aggiornamento sulla radioprotezione del paziente (ci sono molti corsi FAD online). Tali corsi devono essere tenuti da enti abilitati alla formazione. La struttura deve verificare che i collaboratori abbiano seguito tali corsi
Decreto legislativo n. 101, 31 luglio 2020Le università, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, assicurano l'inserimento di adeguate attività didattiche in materia di radioprotezione del paziente nell'esposizione medica all'interno degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, dei diplomi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, e delle specializzazioni mediche che possono comportare attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.
I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.
Per l'organizzazione e la predisposizione dei programmi dei corsi di cui al comma 2 e la scelta dei docenti, i provider ECM accreditati secondo l'accordo di cui al comma 3 si avvalgono di enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che comprendono tra le proprie finalità, oltre alla radioprotezione del paziente, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica medica, e che siano maggiormente rappresentativi nelle singole specialità.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) introduce nel proprio «Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM» l'obiettivo formativo specifico «Radioprotezione del paziente».
Dott. Stella Enrico. Esperto di Radioprotezione. Obblighi introdotti dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. per i lavoratori autonomi che prestano la loro opera in attività esponenti alle radiazioni ionizzanti presso strutture sanitarie e per gli esercenti le attività che li “ospitano”. [leggi tutto]