venerdì 12 aprile 2024

Rischio radiologico

Entrata in vigore nell’agosto 2020, la Direttiva Euratom sulle radiazioni ionizzanti ancora oggi necessita di chiarimenti e precisazioni. Con la dottoressa Samantha Cornacchia -esperta di radioprotezione e specialista in Fisica medica, Segretario nazionale Associazione nazionale professionale Esperti qualificati in radioprotezione- ed il Segretario Nazionale AIO Danilo Savini abbiamo cercato di fare un po’ di chiarezza attraverso un video incontro registrato il 10 aprile scorso.

La radioprotezione racchiude la radiologia odontoiatrica ed il rischio radiologico.
  • La radioprotezione (detta anche protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti) è la disciplina che si occupa della protezione delle persone (popolazione e lavoratori) rispetto ai rischi potenziali derivanti dall'esposizione a sorgenti di radiazioni ionizzanti.
  • La radiologia è un settore della medicina dedicato alla produzione ed alla lettura di immagini a scopo diagnostico mediante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti.
  • La radiologia odontoiatrica è una parte della radiologia dedicata al distretto maxillofacciale.
  • Il rischio radiologico è il rischio che un lavoratore possa contrarre alcune patologie legate all'utilizzo di radiazioni ionizzanti. Nel settore pubblico i lavoratori classificati esposti alle radiazioni ionizzanti, per contratto, hanno diritto a 15 giorni di ferie e ad un'indennità economica per "compensare" il rischio radiologico.
Adempimenti
  • 27 mar 2024 - Controllo annuale delle apparecchiature radiologiche dello Studio. Valutazione del Rischio Fisico. Ing. Enrico Stella/EQ
  • 07 apr 2023 - Controllo annuale delle apparecchiature radiologiche dello Studio. Valutazione del Rischio Fisico. Ing. Enrico Stella/EQ
  • 13 apr 2022 - Controllo annuale delle apparecchiature radiologiche dello Studio. Valutazione del Rischio Fisico. Ing. Enrico Stella/EQ
  • 23 apr 2021 - Controllo annuale delle apparecchiature radiologiche dello Studio. Valutazione del Rischio Fisico. Ing. Enrico Stella/EQ
  • 28 apr 2020 - Controllo biennale delle apparecchiature radiologiche dello Studio. Valutazione del Rischio Fisico. Ing. Enrico Stella/EQ
  • 14 mar 2018 - Controllo biennale delle apparecchiature radiologiche dello Studio. Valutazione del Rischio Fisico. Ing. Enrico Stella/EQ
  • 01 mar 2016 - Controllo biennale delle apparecchiature radiologiche dello Studio. Valutazione del Rischio Fisico. Ing. Enrico Stella/EQ
  • 18 feb 2014 - Controllo biennale delle apparecchiature radiologiche dello Studio. Valutazione del Rischio Fisico. Ing. Enrico Stella/EQ

Consenso

Direttiva Europea Euratom (Legge 101/2020)
DVR
  • SDB - DVR - Rischio radiologico - 2020
ECM
Obbligo formativo ECM sulla radioprotezione, il parere del Ministero
Per quanto riguarda la formazione il Ministero chiarisce che gli Odontoiatri devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione ECM raccogliendo almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio, in materia di radioprotezione. In particolare, il Ministero ritiene che “tutti i professionisti summenzionati (MMG, pediatri, medici specialisti e odontoiatri), inclusi coloro che esercitano quali libero professionisti e i medici legali sono da considerarsi interessati a quanto previsto dalla norma, fermo restando che il comma 4 dell'art. 162 prevede requisiti di formazione e aggiornamento più stringenti nei confronti dei medici specialisti e odontoiatri che svolgono attività complementare”.
Per “esposizione medica” il Ministero intende l'esposizione di pazienti o individui asintomatici quale parte integrante di procedure mediche diagnostiche o terapeutiche a loro stessi rivolte, e intesa a produrre un beneficio alla loro salute, oltre che l'esposizione di assistenti e accompagnatori, nonché di volontari nel contesto di attività di ricerca medica o biomedica”.
Attività radiologiche complementari: attività di ausilio diretto al medico specialista o all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica.

Applicazione del principio di giustificazione alle esposizioni mediche- vieta l’esposizione non giustificata inviando ad evitare esposizioni non necessarie.   

Formazione FAD
Formazione frontale

Modulistica
Odontoiatria33
PUNTO SICURO
Un intervento si sofferma sulle novità normative del D.Lgs. 101/2020 in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Le definizioni i vincoli di dose, le categorie di esposizione e gli obblighi. Autore: Redazione - Categoria: Rischi fisici. PUNTO SICURO 21 nov 2022
GIUDIZIO E VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ DEGLI ESPOSTI ALLE RADIAZIONI IONIZZANTIUn intervento si sofferma sul giudizio d’idoneità negli esposti a radiazioni ionizzanti con riferimento al D.Lgs. 101/2020 e al DM 488/2001. Il giudizio e la valutazione dell’idoneità dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti. Autore: Redazione - Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali
RADIAZIONI IONIZZANTI: L’ESPERTO IN RADIOPROTEZIONE E LA SINERGIA CON L’RSPP. Un factsheet Inail riporta informazioni sull’esperto in radioprotezione e sul servizio di prevenzione e protezione con riferimento ai punti di contatto tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 101/2020 per la realizzazione di una sinergia operativa. Autore: Redazione - Categoria: Rischi fisici - Punto Sicuro - 10 gen 2024

Quaderni dello SDB 
SDB 

Un intervento si sofferma sulla nuova normativa in materia di radioprotezione con riferimento al decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020. La storia e le novità della direttiva europea e del decreto di recepimento.

Il giorno 11 agosto è stata pubblicata in gazzetta ufficiale la nuova normativa sulla radioprotezione che sostituisce la precedente ed entrerà in vigore dal giorno 27 agosto (D.Lgs. 101/2020). Ci sono molti cambiamenti:
  • Esperto Qualificato cambierà nome e diventerà Esperto in Radioprotezione
  • grossa novità è la periodicità dei controlli: è espressamente indicato che dovrà essere al massimo annuale (quindi non più biennale con 120 giorni di tolleranza)
  • per le società il Responsabile dell'Impianto Radiologico (RIR) dovrebbe essere un medico radiologo, però. nel vostro caso, credo che il dott. Balestro sia anche socio quindi può continuare ad essere lui il RIR
  • tutti i Medici che utilizzano gli apparecchi radiologici, almeno ogni 5 anni, devono effettuare un Corso di aggiornamento sulla radioprotezione del paziente (ci sono molti corsi FAD online). Tali corsi devono essere tenuti da enti abilitati alla formazione. La struttura deve verificare che i collaboratori abbiano seguito tali corsi
Decreto legislativo n. 101, 31 luglio 2020
Le università, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, assicurano l'inserimento di adeguate attività didattiche in materia di radioprotezione del paziente nell'esposizione medica all'interno degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, dei diplomi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, e delle specializzazioni mediche che possono comportare attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.
I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
La formazione continua di cui al comma 2 si colloca nell'ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'Accordo 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute» ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017.
I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.
Per l'organizzazione e la predisposizione dei programmi dei corsi di cui al comma 2 e la scelta dei docenti, i provider ECM accreditati secondo l'accordo di cui al comma 3 si avvalgono di enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che comprendono tra le proprie finalità, oltre alla radioprotezione del paziente, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica medica, e che siano maggiormente rappresentativi nelle singole specialità.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) introduce nel proprio «Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM» l'obiettivo formativo specifico «Radioprotezione del paziente».

BIBLIOGRAFIA