domenica 17 dicembre 2023

Direttore Sanitario

Odontoiatria33 
 
La Legge n.238/2021 ha modificato la disciplina contenuta nell’art.1, comma 536, della Legge n.145/2018 prevedendo che il direttore sanitario di una struttura sanitaria privata di cura non ha più l’obbligo di iscriversi all’Albo dell’Ordine territorialmente competente per il luogo dove ha la sede operativa bensì, pur rimanendo iscritto in albo di altro Ordine, possa, qualora ne ricorrano i presupposti, essere sottoposto all’esercizio del potere disciplinare dell’Ordine territorialmente competente per il luogo dove ha la propria sede operativa limitatamente alle funzioni connesse all’incarico.
“Questa modifica –si legge in una Circolare FNOMCeO inviata ai presidenti OMCeO e CAO- ha di fatto introdotto un’eccezione alla regola generale che attribuisce la competenza disciplinare alla Commissione d’Albo dell’Ordine territoriale dove è iscritto il professionista e si configura come norma eccezionale che deve essere circoscritta, nella sua applicazione, all’ambito strettamente previsto dalla disposizione”.
Quindi, il potere disciplinare a chi è attribuito? All’Ordine territorialmente competente o a quello dove il Direttore sanitario è iscritto?
L’Ordine territorialmente competente per il luogo in cui ha sede la struttura, indica la FNOMCeO, “dovrà limitarsi, nella sua analisi e nel suo percorso logico – giuridico, alla valutazione dei soli fatti connessi all’incarico presso la struttura sanitaria privata”.“Coerentemente –continua la nota- l’eventuale sanzione adottata dalla Commissione produrrà i propri effetti limitatamente al particolare incarico ferma rimanendo la competenza disciplinare per l’esercizio professionale del sanitario, che non riguardi la specifica funzione di direttore sanitario, in capo all’Ordine che detiene l’Albo dove il sanitario è iscritto”.
Sul tema del direttore sanitario ed in particolare sui compiti e doveri, l’OMCeO di Piacenza ha organizzato nel mese di Novembre un interessante evento di approfondimento sul tema.

Questi gli obblighi e le responsabilità del Direttore sanitario sintetizzati dall’OMCeO Piacenza Organizzazione tecnico-funzionale e il funzionamento dei servizi igienico-sanitari
  • Assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico
  • Fornire un organigramma completo della struttura e un catalogo delle attività svolte dall’ambulatorio. Comunicare la variazione di nominativo del direttore sanitario
  • Verifica dei titoli e delle competenze possedute, indispensabili per l’esercizio delle singole attività
  • Tenuta e l’aggiornamento del registro con i dati anagrafici e i titoli professionali abilitanti del personale
  • Controllo e verifica del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche
  • Manutenzione degli ambienti e delle attrezzature e i controlli periodici sugli impianti e attrezzature
  • Smaltimento dei rifiuti
  • Controllo dei servizi, in particolare di quelli di disinfezione e di sterilizzazione
  • Rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività svolta
  • Osservanza delle norme per la prevenzione dei rischi e per la sicurezza e la salute degli operatori e degli assistiti
  • Segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge (ad. Es.: accettazione/cessazione incarico – art.69 Cod. deontologico)
  • Tutela della privacy e l’applicazione del consenso informato
  • Registrazione, trascrizione e conservazione dei referti e il rilascio agli aventi diritto della documentazione sanitaria richiesta
  • Vigilanza sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi
  • Conservazione e controllo della scadenza di farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope
  • Verifica e correttezza della pubblicità sanitaria della struttura sanitaria, sulla base del Codice Deontologico
  • Controllo dell’adempimento agli obblighi sanciti nel Codice Deontologico
  • Obbligo della presenza fisica nella struttura per almeno la metà dell’orario di apertura al pubblico. Su questo punto è stato ricordato che la regola varia regionalmente. In Emilia Romagna “deve essere presente un Direttore/Responsabile sanitario dell’organizzazione per almeno la metà dell’orario di apertura al pubblico; le relative funzioni possono essere svolte anche da un medico specialista operante nel poliambulatorio”.
A questo link, sul sito dell’OMCeO di Piacenza, una utile sintesi sui compiti e responsabilità del Direttore sanitario.