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PEC - Posta Elettronica Certificata |
Avvisi e notifiche fiscali solo tramite Pec. Ecco come funziona e quando è da intendersi avvenuta la notifica.
Dal novembre del 2009 tutti gli iscritti ad un Ordine professionale dovevano dotarsi di un indirizzo di posta certificata e comunicarla al proprio ordine professionale, obbligo negli anni successivi estesi ad imprese e artigiani. Per questo non dovrebbe creare grossi problemi la norma (Decreto Legge n. 193/2016, all'articolo 7-quater, commi 6-7 e 8) che dal 1 luglio 2017 prevede che la notifica degli avvisi di accertamento e di altri atti che devono essere comunicati ai contribuenti attraverso Pec. Ad essere interessati oltre ai professionisti iscritti ad un Albo, le imprese individuali e le società. La norma prevede che la "consegna" sia considerata effettuata nel momento in cui l'ente riceve dal gestore di posta certificata del contribuente la ricevuta di accettazione. Per il destinatario, la data di avvenuta consegna è quella contenuta nella ricevuta inviata all'ufficio che ha inviato la notifica dal gestore della casella di PEC del destinatario. Pertanto diventa ininfluente la mancata lettura da parte del contribuente del messaggio. Se la casella PEC del destinatario risulta piena o non più valida o attiva, specifica la norma, l'ufficio tenterà un nuovo invio dopo almeno sette giorni dal primo invio. Se anche questo secondo invio non va a buon fine, allora la notifica dell'atto si intende effettuata mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito di InfoCamere scpa con pubblicazione del relativo avviso. In questo caso l'ufficio informerà il destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a mezzo lettera raccomandata semplice, senza ulteriori adempimenti a suo carico. Diventa quindi indispensabile monitorare costantemente la propria casella di Pec.
L’obbligo di dotarsi di una PEC per i professionisti risale al 2008 (ma diventa operativo l'anno successivo) così come l’obbligo di cominciare all’Ordine di appartenenza il proprio indirizzo di Posta Certificata. Non fu mai introdotta una sanzione per gli inadempienti. Stando alla bozza del nuovo Decreto Semplificazioni, all’articolo 29, comma 7bis, viene disposto che “il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza”. “In caso di mancata ottemperanza alla diffida –viene disposto- il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. Ma non solo sanzioni per l’iscritto. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma o la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a “norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.
Obbligo di comunicazione della PEC
L’obbligo di dotarsi di una PEC per i professionisti risale al 2008 (ma diventa operativo l'anno successivo) così come l’obbligo di cominciare all’Ordine di appartenenza il proprio indirizzo di Posta Certificata. Non fu mai introdotta una sanzione per gli inadempienti. Stando alla bozza del nuovo Decreto Semplificazioni, all’articolo 29, comma 7bis, viene disposto che “il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza”. “In caso di mancata ottemperanza alla diffida –viene disposto- il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. Ma non solo sanzioni per l’iscritto. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma o la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a “norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.