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sabato 20 giugno 2026

Igienista dentale

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Ricerca personale

La diagnosi di igiene orale: un paradigma consolidato nella letteratura internazionale
La prof.ssa Nardi sottolinea l'importanza della prevenzione avanzata e della gestione interdisciplinare della salute orale, obiettivo raggiungibile tramite una diagnosi di igiene orale volta a individuare i bisogni assistenziali e preventivi del paziente, legati a fattori di rischio, stili di vita e risposte a specifici trattamenti domiciliari e professionali.

Competenze e autonomia: quando la prevenzione è una professione
Alcune considerazioni della presidente AIDI Maria Teresa Agneta in merito dell’autonomia professionale dell’igienista dentale.

Arriva un'importante pronuncia del TAR Marche sul tema degli studi di igiene dentale e dei requisiti autorizzativi.
Con la sentenza n. 752 del 1° giugno 2026, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso proposto dalla Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, confermando la legittimità delle scelte regionali legate alla precedente D.G.R. 214/2023.
Ecco i punti chiave della decisione emersa dal comunicato ufficiale della FNOMCeO (la sentenza è allegata al comunicato, seguire il link):
  • Niente studi autonomi: Viene ribadito che l’igienista dentale non può aprire uno studio professionale in totale autonomia.
  • Obbligo di compresenza: Le prestazioni dell'igienista devono essere eseguite sempre su indicazione e sotto la compresenza dell'odontoiatra.
  • Regime autorizzatorio: Confermato lo stop all'inserimento di questa specifica figura in un regime di autorizzazione per studi autonomi, blindando la linea interpretativa della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale.
Una sentenza destinata a "fare giurisprudenza" e che dovrebbe aiutare a delineare con più chiarezza i confini e le competenze all'interno degli studi odontoiatrici.

L’Igienista dentale non può aprire uno studio autonomo
Il Tar Marche accoglie la linea della Commissione Albo Odontoiatri nazionale. Senna: “Necessarie l’indicazione e la compresenza dell’Odontoiatra, che può anche svolgere prestazioni di igiene dentale”
Autore: Ufficio Stampa FNOMCeO - 03/06/2026
Le prestazioni dell’Igienista dentale devono essere rese su indicazione e con la compresenza dell’Odontoiatra. A ribadirlo, confermando quindi che gli Igienisti non possono aprire studi professionali autonomi, è il Tar Marche, con la sentenza n° 752 del 1° giugno scorso, emessa a seguito del ricorso proposto dalla Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP contro la Regione Marche e nei confronti della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e degli Ordini dei Medici delle Marche, che si sono costituiti in giudizio. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile e comunque infondato.
“Il giudizio – commenta il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale, Andrea Senna – si è concluso con il pieno accoglimento della linea consolidata della FNOMCeO e della CAO nazionale e ha stabilito principi importanti. In primo luogo, il Collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsi dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1703 del 9 marzo 2020, che ha ben chiarito che è la stessa disciplina nazionale a prevedere la necessaria compresenza tra la figura dell’Igienista dentale e quella del Medico Odontoiatra. Come riportato nel testo della Sentenza stessa: ‘Ciò a tutela della salute del paziente, potendo il Medico, qualora presente, prontamente intervenire in casi di urgenza o di necessità, senza che ciò si traduca in una compromissione dell’autonomia tra le due figure, che restano non più legate da un rapporto gerarchico ma di collaborazione professionale, dove ciascuna è responsabile per la prestazione posta in essere’”.
“In seconda istanza – continua Senna – i giudici hanno precisato che non si si concretizza il paventato assorbimento delle competenze professionali dell’Igienista dentale da parte degli Odontoiatri o dei Medici chirurghi abilitati all’esercizio dell’Odontoiatria con la prevista possibilità che anche questi ultimi possano effettuare le prestazioni d’igiene dentale. E questo dal momento che ‘tale previsione, oltre a rispondere al principio del più contiene il meno, nel senso che sarebbe incomprensibile e paradossale escludere la possibilità al medico di svolgere anche prestazioni di igiene dentale ove necessario, è sostanzialmente volta a fronteggiare situazioni particolari, in cui anche sedute di igiene orale possano necessitare di anestesia o di diagnosi di patologia’ esorbitando dalle competenze dell’igienista e richiedendo il necessario coinvolgimento della figura medica”.
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L’igienista dentale non può aprire uno studio autonomo: conferma dal Tar Marche
Autonomia e indipendenza della professione di Igienista dentale
Ferma critica alla sentenza del TAR Marche della Commissione di Albo nazionale degli Igienisti dentali e della Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP
La Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e la Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali esprimono la più ferma – rispettosa, ma motivata – critica nei confronti della sentenza del TAR Marche n. 752/2026, che ha respinto il ricorso promosso avverso la disciplina regionale in materia di autorizzazione all’esercizio professionale dell’Igienista dentale.
Pur prendendo atto del dispositivo, si ritiene che l’impianto motivazionale della decisione proponga una lettura eccessivamente restrittiva e anacronistica del ruolo e delle competenze dell’Igienista dentale. Tale interpretazione non è coerente con l’evoluzione dell’ordinamento, in particolare con i principi sanciti dalle leggi n. 42/1999, n. 24/2017 e n. 3/2018, che hanno progressivamente riconosciuto alle professioni sanitarie piena autonomia, responsabilità e dignità ordinistica.
La sentenza del TAR Marche rispolvera un arcaico principio di “assorbimento” che, di fatto, rischia di svuotare di significato la professione dell’Igienista dentale. È paradossale e giuridicamente insostenibile che una professione sanitaria, dotata per legge di un proprio profilo, di un autonomo percorso formativo universitario abilitante, di un Albo dedicato e di un Ordine di appartenenza, possa essere considerata fungibile o assorbibile da un’altra.
Del resto, ogni professione sanitaria esiste in quanto titolare di un proprio campo di attività e di responsabilità.
L’interpretazione dei Giudici marchigiani, basata sul principio obsoleto per cui “il più contiene il meno”, nega questa specificità e riporta l’orologio indietro a una concezione gerarchica e non multidisciplinare del sistema sanitario, in netto contrasto con le più moderne logiche di integrazione e collaborazione tra professionisti.
La piena autonomia dell’Igienista dentale non è, infatti, una rivendicazione corporativa o di categoria, ma una garanzia di qualità, appropriatezza e accessibilità delle cure per i cittadini.
L’interpretazione restrittiva della “compresenza” fisica e funzionale con l’odontoiatra, lungi dal rappresentare un reale vantaggio per la sicurezza del paziente, finisce per limitare la possibilità di sviluppare modelli organizzativi innovativi, fondati sulla prossimità e sulla presa in carico preventiva della persona assistita.
Si ha il fondato timore che, dietro la foglia di fico della tutela della salute, si celino in realtà logiche che nulla hanno a che vedere con la sicurezza delle cure, ma che rispondono piuttosto a una visione conservatrice dei modelli professionali. Tale visione appare tesa a preservare assetti economici consolidati a discapito dell’innovazione, dell’efficienza del sistema e, in ultima analisi, della libera scelta del cittadino di accedere a prestazioni di prevenzione fondamentali per la propria salute.
La decisione del TAR Marche, infatti, fonda la necessità della compresenza dell’odontoiatra su un generico e non meglio specificato “rischio per la sicurezza del paziente”. Tale affermazione appare priva di qualsiasi riscontro scientifico e normativo. Le prestazioni tipiche dell’Igienista dentale, come l’ablazione del tartaro o l’educazione sanitaria, sono definite a “rischio pressoché nullo” e sono fortemente raccomandate dalle linee guida del Ministero della salute quali strumenti essenziali di prevenzione per la salute orale e sistemica. Imporre un vincolo organizzativo così gravoso e indifferenziato per tutte le attività dell’igienista dentale appare, pertanto, una misura manifestamente sproporzionata e irragionevole.
Infine, l’enfasi sul termine “indicazione” come presupposto di una necessaria subordinazione o compresenza spaziale travisa del tutto il significato del rapporto tra professionisti. L’indicazione” definisce l’opportunità di un trattamento (“il cosa”), ma lascia al professionista sanitario che lo esegue la piena autonomia tecnica e operativa nella sua realizzazione (“il come”), in base al principio cardine dell’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico, che fonda l’esercizio di ogni professione intellettuale.
Per tutte queste ragioni, la Federazione nazionale e la Commissione di Albo nazionale degli Igienisti dentali:
  • confermano il proprio impegno a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della professione, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente;
  • annunciano che valuteranno ogni iniziativa nelle sedi competenti, giurisdizionali e istituzionali, per promuovere una corretta interpretazione delle norme che sia coerente con le leggi di riforma e con la piena dignità della professione;
  • si rendono disponibili a un confronto costruttivo con il Ministero della Salute e le Regioni per definire modelli organizzativi che valorizzino le competenze di tutti i professionisti, nel superiore interesse della salute dei cittadini.
Così come richiamato dal Relatore nella sentenza del TAR Marche n. 752/2026 e dapprima nello stesso epilogo della sentenza del Consiglio di Stato n. 1703/2020, le attuali ed oggettive conoscenze scientifiche e le opportunità terapeutiche impongono un intervento apposito e chiarificatore del Legislatore, affinché il quadro normativo rifletta finalmente l’attuale realtà clinica e garantisca risposte adeguate ai bisogni di salute dei cittadini.
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La professione di igienista dentale: stressante ma con il tempo si impara a gestirlo
Una ricerca USA fotografa gli igienisti dentali considerando stress, lavoro emotivo e benessere professionale. Ecco i rischi e come si può imparare a gestire.

Fotografia odontoiatrica


A cura della Dr.ssa Balestro Francesca


Aggiornamenti
Come gestire le fotografie scattate per finalità cliniche e scientifiche
I consigli degli esperti: massima attenzione, ricordando che si tratta di dati sanitari personali. Ancora più cautela è necessaria quando le immagini vengono condivise con collaboratori o con l’odontotecnico.

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Fotografare il paziente, attenti alla sua privacy
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Odontoiatria 33 - 25 feb 2021

Garante: no alla diffusione delle foto di un paziente senza consenso. Sanzionato un medico per 5mila euro.
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Odontoiatria33. 10 giu 2024

Thiago Martins Meira et al. Progress in Orthodontics 2021, 22:7 | Published on: 8 March 2021

venerdì 19 giugno 2026

Sbiancamento professionale domiciliare

S. M. 31 aa
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Radioprotezione

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Radiografie dentali, l’ADA aggiorna le linee guida
L’invito è ad “usarle con moderazione e solo quando servono davvero”. L’invito: le radiografie non devono sostituire la visita, ma integrarla

Adempimenti in tema di Radioprotezione, oggetto di verifica in caso di Ispezione NAS
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Odo33. 15 set 2025

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Ortodonzia e radioprotezione
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Radiazioni ionizzanti. Come ERP e RSPP possono collaborare assieme?
Un documento riporta informazioni sulla collaborazione tra l’esperto in radioprotezione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con riferimento ai punti di contatto tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 101/2020. Valutazione e formazione
Autore: Redazione - Categoria: Rischi fisici. Punto Sicuro 16 set 2024

Radiazioni ionizzanti derivanti dagli esami medici diagnostici: radiografie tradizionali Vs quelle odontoiatriche.
Dalla Francia un interessante report. Le emissioni di quelle odontoiatriche sono basse ma l’alto numero di esami rende il loro contributo complessivo meritevole di attenzione.

Radiologi. 4 esami su dieci sono inappropriati
“Non ci voleva l’intelligenza artificiale, cui i radiologi guardano tuttavia con occhio favorevole. Sono almeno 15 anni che il nostro Sindacato denuncia come inutile il 30% degli esami che facciamo, mentre le liste d'attesa lievitano. Troppo spesso ci troviamo a rispondere, con personale ridotto al lumicino, a ricette non appropriate. La domanda in sanità tende all'infinito".

Radioprotezione in odontoiatria: gestione dei pazienti fragili e non collaboranti
Una ricerca italiana ha analizzato le strategie di protezione radiologica nelle condizioni di ridotta collaborazione, con attenzione a criteri decisionali, accessibilità tecnologica e appropriatezza clinica

Favero R, Lorini S, Costa G, Beltrame B, Volpato A, Viel G. Razionalizzazione delle radiografie in Ortodonzia in rapporto alla Radioprotezione. Razionalization of the use of radiographs in Orthodontics in relation to Radioprotection.

Canini inclusi erotti spontaneamente

Fon. Ire. 9 anni
Dr.ssa. Balestro Francesca - Dr. Balestro Giuseppe - Dr. Volpato Andrea
ASO Antonella, Elena, Giulia, Giulia, Nicole, Sophia, Veronica

giovedì 18 giugno 2026

Ricerca Personale - Odontoiatri

SDB ricerca Collaboratori Odontoiatri

Per contatti, tel. 0445 380320
Chiedere di Dott.ssa Carla Peron 

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Canino incluso erotto spontaneamente

Far. Myr. 17 anni
Presentazione del caso clinico ortodontico
Dr.ssa. Balestro Francesca - Dr. Balestro Giuseppe - Dr. Volpato Andrea
ASO Antonella, Elena, Giulia, Giulia, Nicole, Sophia, Veronica

Sedazione e anestesia in Odontoiatria


Guidelines for Monitoring and Management of Pediatric Patients
Before, During, and After Sedation for Diagnostic and Therapeutic Procedures

18 giu 2026

ADA aggiorna le linee guida su sedazione e anestesia in odontoiatria 
Nuovi standard su sicurezza e uso clinico dopo quasi dieci anni dall’ultima revisione. Aggiornati criteri clinici, documentazione e requisiti formativi per la pratica odontoiatrica.

Anestesia locale in Odontoiatria
QUADERNI dello STUDIO DENTISTICO BALESTRO. A cura del Dr. Fistarol M.

Anestesia topica in odontoiatria è efficace?
Un’analisi bibliometrica pubblicata su Pharmaceuticals ha cercato di dare una risposa verificando le tendenze della ricerca clinica

DENTAL ACADEMY. 26 apr 2024

AAPD

Igienisti dentali e sedazione cosciente: c’è interesse e la consapevolezza dell’utilità
Uno studio pubblicato su Dental Cadmos fotografa livello di conoscenza, la diffusione d’uso e l’interesse formativo degli igienisti dentali italiani in tema di sedazione cosciente.

Pubblicate le Linee guida sulla sedazione cosciente in odontoiatria.
Queste dell’AISOD sono le prime linee guida validate per il settore odontoiatrico dal Sistema Nazionale Linee Guida secondo la Legge Gelli/Bianco.
QUADERNI dello STUDIO DENTISTICO BALESTRO

Sedazione cosciente in odontoiatria
Quando è indicata, come utilizzarla in sicurezza,, quali sono i pazienti candidati al suo uso, cosa prevedono le linee guida AISOD? Ne abbiamo parlato con la professoressa Concezione Tommasino.
Sedazione cosciente con protossido di azoto
Una ricerca italiana pubblicata su Dental Cadmos, ha valutato il livello di diffusione della tecnica, identificarne i benefici clinici e individuare le principali barriere che ne limitano l’adozione nella pratica quotidiana.
Sedazione etica nello studio odontoiatrico
In un Lavoro pubblicato su Dental Cadmos, Stefano Argenton e Francesco Rossani esplorano la tematica, proponendo un innovativo workflow decisionale per migliorare la gestione della sedazione nello studio odontoiatrico.
Queste dell’AISOD sono le prime linee guida validate per il settore odontoiatrico dal Sistema Nazionale Linee Guida secondo la Legge Gelli/Bianco. Dopo l’approvazione della Legge n. 24/2017 (o legge Gelli-Bianco) in cui viene affidato un ruolo centrale per la tutela della sicurezza e la qualità delle cure, e della responsabilità del sanitario, al rispetto delle Linee guida, nel 1918 è stato attivato il nuovo Sistema Nazionale Linee Guida – SNLG, per raccogliere linee guida di pratica clinica validate dall’Istituto Superiore di Sanità. Le uniche che hanno valore per quanto dispone la legge Gelli/Bianco. Possono presentare le linee guida per la validazione solo le Società scientifiche riconosciute dal Ministero della Salute, tra queste le principali Società Scientifiche odontoiatriche. Prime linee guida validate per il settore odontoiatrico sono state quelle realizzate dall’Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri, pubblicate a fine maggio scorso. Linee guida elaborate utilizzando una metodologia validata internazionalmente e applicata nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) dell’Istituto Superiore di Sanità. Nel testo vengono riportati i quesiti clinici ai quali la Linea Guida intende rispondere, formulati secondo la metodologia PICO. Linee guida indirizzate al medico odontoiatra che effettua interventi in sedazione cosciente, sia che operi in ambiente ospedaliero che nello studio professionale. Scopo di questo Lavoro, quello di migliorare e standardizzare “la pratica clinica della sedazione cosciente 
odontoiatrica” sul territorio nazionale, indicando ai medici odontoiatri le modalità più efficaci e sicure per trattare l’ansia e la paura del paziente ed evitare la variabilità delle pratiche di sedazione cosciente odontoiatrica rilevate nel nostro paese; offrire al paziente la possibilità di usufruire di un trattamento odontoiatrico senza ansia, sia che venga trattato in ambiente ospedaliero che nello studio professionale; garantire un riferimento basato su prove scientifiche. La sedazione cosciente, trattata in queste Linee guida, riguarda la tecnica che mediante l’impiego di farmaci ansiolitici permette al paziente di affrontare il trattamento odontoiatrico senza stress, e durante il quale viene mantenuto il contatto verbale con il paziente. “I farmaci e le tecniche impiegate per indurre la sedazione cosciente –viene spiegato- devono assicurare una elevata sicurezza per il paziente, evitando la sedazione profonda e la perdita di coscienza”. Scopo di queste Linee guida “è fornire raccomandazioni basate sulle evidenze scientifiche che permettano agli odontoiatri di ottimizzare i benefici della sedazione cosciente attraverso la corretta selezione del paziente e la scelta appropriata della tecnica di sedazione per ridurre/eliminare il rischio di eventi avversi”. Nel lavoro vengono formulare raccomandazioni riguardo a:
  • gestione preoperatoria del paziente odontoiatrico candidato alla sedazione cosciente;
  • gestione intra-operatoria del paziente odontoiatrico trattato in sedazione cosciente;
  • gestione post-operatoria del paziente odontoiatrico trattato in sedazione cosciente
Fonte