Sommario generale

giovedì 4 giugno 2026

Igienista dentale

SDB - Risorse umane
Ricerca personale


Arriva un'importante pronuncia del TAR Marche sul tema degli studi di igiene dentale e dei requisiti autorizzativi.
Con la sentenza n. 752 del 1° giugno 2026, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso proposto dalla Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, confermando la legittimità delle scelte regionali legate alla precedente D.G.R. 214/2023.
Ecco i punti chiave della decisione emersa dal comunicato ufficiale della FNOMCeO (la sentenza è allegata al comunicato, seguire il link):
  • Niente studi autonomi: Viene ribadito che l’igienista dentale non può aprire uno studio professionale in totale autonomia.
  • Obbligo di compresenza: Le prestazioni dell'igienista devono essere eseguite sempre su indicazione e sotto la compresenza dell'odontoiatra.
  • Regime autorizzatorio: Confermato lo stop all'inserimento di questa specifica figura in un regime di autorizzazione per studi autonomi, blindando la linea interpretativa della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale.
Una sentenza destinata a "fare giurisprudenza" e che dovrebbe aiutare a delineare con più chiarezza i confini e le competenze all'interno degli studi odontoiatrici.

L’Igienista dentale non può aprire uno studio autonomo
Il Tar Marche accoglie la linea della Commissione Albo Odontoiatri nazionale. Senna: “Necessarie l’indicazione e la compresenza dell’Odontoiatra, che può anche svolgere prestazioni di igiene dentale”
Autore: Ufficio Stampa FNOMCeO - 03/06/2026
Le prestazioni dell’Igienista dentale devono essere rese su indicazione e con la compresenza dell’Odontoiatra. A ribadirlo, confermando quindi che gli Igienisti non possono aprire studi professionali autonomi, è il Tar Marche, con la sentenza n° 752 del 1° giugno scorso, emessa a seguito del ricorso proposto dalla Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP contro la Regione Marche e nei confronti della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e degli Ordini dei Medici delle Marche, che si sono costituiti in giudizio. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile e comunque infondato.
“Il giudizio – commenta il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale, Andrea Senna – si è concluso con il pieno accoglimento della linea consolidata della FNOMCeO e della CAO nazionale e ha stabilito principi importanti. In primo luogo, il Collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsi dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1703 del 9 marzo 2020, che ha ben chiarito che è la stessa disciplina nazionale a prevedere la necessaria compresenza tra la figura dell’Igienista dentale e quella del Medico Odontoiatra. Come riportato nel testo della Sentenza stessa: ‘Ciò a tutela della salute del paziente, potendo il Medico, qualora presente, prontamente intervenire in casi di urgenza o di necessità, senza che ciò si traduca in una compromissione dell’autonomia tra le due figure, che restano non più legate da un rapporto gerarchico ma di collaborazione professionale, dove ciascuna è responsabile per la prestazione posta in essere’”.
“In seconda istanza – continua Senna – i giudici hanno precisato che non si si concretizza il paventato assorbimento delle competenze professionali dell’Igienista dentale da parte degli Odontoiatri o dei Medici chirurghi abilitati all’esercizio dell’Odontoiatria con la prevista possibilità che anche questi ultimi possano effettuare le prestazioni d’igiene dentale. E questo dal momento che ‘tale previsione, oltre a rispondere al principio del più contiene il meno, nel senso che sarebbe incomprensibile e paradossale escludere la possibilità al medico di svolgere anche prestazioni di igiene dentale ove necessario, è sostanzialmente volta a fronteggiare situazioni particolari, in cui anche sedute di igiene orale possano necessitare di anestesia o di diagnosi di patologia’ esorbitando dalle competenze dell’igienista e richiedendo il necessario coinvolgimento della figura medica”.
___________________________________

Autonomia e indipendenza della professione di Igienista dentale
Ferma critica alla sentenza del TAR Marche della Commissione di Albo nazionale degli Igienisti dentali e della Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP
La Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e la Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali esprimono la più ferma – rispettosa, ma motivata – critica nei confronti della sentenza del TAR Marche n. 752/2026, che ha respinto il ricorso promosso avverso la disciplina regionale in materia di autorizzazione all’esercizio professionale dell’Igienista dentale.
Pur prendendo atto del dispositivo, si ritiene che l’impianto motivazionale della decisione proponga una lettura eccessivamente restrittiva e anacronistica del ruolo e delle competenze dell’Igienista dentale. Tale interpretazione non è coerente con l’evoluzione dell’ordinamento, in particolare con i principi sanciti dalle leggi n. 42/1999, n. 24/2017 e n. 3/2018, che hanno progressivamente riconosciuto alle professioni sanitarie piena autonomia, responsabilità e dignità ordinistica.
La sentenza del TAR Marche rispolvera un arcaico principio di “assorbimento” che, di fatto, rischia di svuotare di significato la professione dell’Igienista dentale. È paradossale e giuridicamente insostenibile che una professione sanitaria, dotata per legge di un proprio profilo, di un autonomo percorso formativo universitario abilitante, di un Albo dedicato e di un Ordine di appartenenza, possa essere considerata fungibile o assorbibile da un’altra.
Del resto, ogni professione sanitaria esiste in quanto titolare di un proprio campo di attività e di responsabilità.
L’interpretazione dei Giudici marchigiani, basata sul principio obsoleto per cui “il più contiene il meno”, nega questa specificità e riporta l’orologio indietro a una concezione gerarchica e non multidisciplinare del sistema sanitario, in netto contrasto con le più moderne logiche di integrazione e collaborazione tra professionisti.
La piena autonomia dell’Igienista dentale non è, infatti, una rivendicazione corporativa o di categoria, ma una garanzia di qualità, appropriatezza e accessibilità delle cure per i cittadini.
L’interpretazione restrittiva della “compresenza” fisica e funzionale con l’odontoiatra, lungi dal rappresentare un reale vantaggio per la sicurezza del paziente, finisce per limitare la possibilità di sviluppare modelli organizzativi innovativi, fondati sulla prossimità e sulla presa in carico preventiva della persona assistita.
Si ha il fondato timore che, dietro la foglia di fico della tutela della salute, si celino in realtà logiche che nulla hanno a che vedere con la sicurezza delle cure, ma che rispondono piuttosto a una visione conservatrice dei modelli professionali. Tale visione appare tesa a preservare assetti economici consolidati a discapito dell’innovazione, dell’efficienza del sistema e, in ultima analisi, della libera scelta del cittadino di accedere a prestazioni di prevenzione fondamentali per la propria salute.
La decisione del TAR Marche, infatti, fonda la necessità della compresenza dell’odontoiatra su un generico e non meglio specificato “rischio per la sicurezza del paziente”. Tale affermazione appare priva di qualsiasi riscontro scientifico e normativo. Le prestazioni tipiche dell’Igienista dentale, come l’ablazione del tartaro o l’educazione sanitaria, sono definite a “rischio pressoché nullo” e sono fortemente raccomandate dalle linee guida del Ministero della salute quali strumenti essenziali di prevenzione per la salute orale e sistemica. Imporre un vincolo organizzativo così gravoso e indifferenziato per tutte le attività dell’igienista dentale appare, pertanto, una misura manifestamente sproporzionata e irragionevole.
Infine, l’enfasi sul termine “indicazione” come presupposto di una necessaria subordinazione o compresenza spaziale travisa del tutto il significato del rapporto tra professionisti. L’indicazione” definisce l’opportunità di un trattamento (“il cosa”), ma lascia al professionista sanitario che lo esegue la piena autonomia tecnica e operativa nella sua realizzazione (“il come”), in base al principio cardine dell’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico, che fonda l’esercizio di ogni professione intellettuale.
Per tutte queste ragioni, la Federazione nazionale e la Commissione di Albo nazionale degli Igienisti dentali:
  • confermano il proprio impegno a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della professione, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente;
  • annunciano che valuteranno ogni iniziativa nelle sedi competenti, giurisdizionali e istituzionali, per promuovere una corretta interpretazione delle norme che sia coerente con le leggi di riforma e con la piena dignità della professione;
  • si rendono disponibili a un confronto costruttivo con il Ministero della Salute e le Regioni per definire modelli organizzativi che valorizzino le competenze di tutti i professionisti, nel superiore interesse della salute dei cittadini.
Così come richiamato dal Relatore nella sentenza del TAR Marche n. 752/2026 e dapprima nello stesso epilogo della sentenza del Consiglio di Stato n. 1703/2020, le attuali ed oggettive conoscenze scientifiche e le opportunità terapeutiche impongono un intervento apposito e chiarificatore del Legislatore, affinché il quadro normativo rifletta finalmente l’attuale realtà clinica e garantisca risposte adeguate ai bisogni di salute dei cittadini.
_____________________________________
La professione di igienista dentale: stressante ma con il tempo si impara a gestirlo
Una ricerca USA fotografa gli igienisti dentali considerando stress, lavoro emotivo e benessere professionale. Ecco i rischi e come si può imparare a gestire.