martedì 18 ottobre 2022

Il Dentista e la CBCT (Cone Beam): Sentenza della Corte di Cassazione

La sentenza di Cassazione 36820/22
Il giudice scrive: le argomentazioni sviluppate dal ricorrente [il dentista, ndr], pur suggestive, non convincono
Di seguito riprende i concetti di contestualità, integrazione e indilazionabilità che abbiamo ampiamente descritti per confermare quanto già affermato dai giudici di merito.
Possiamo riassumere il concetto nella seguente affermazione della Cassazione al punto 2.3 della sentenza: [...] atteso che pur potendo in astratto riconoscersi la sussistenza del requisito di integrazione dell'attività radiodiagnostica complementare svolta, nel caso di specie difettavano sicuramente i requisiti della contestualità e della indilazionabilità (come dimostrato dalla circostanza che su 25 pazienti, 12 di essi, pur essendo stati sottoposti all'esame, non avevano poi effettuato alcun trattamento odontoiatrico).
Ho volontariamente messo in grassetto la frase ricompresa tra parentesi che per il giudice, evidentemente, è così scontata da avere un significato secondario nell'economia generale della sua decisione. E' su quel punto che invece noi dentisti dobbiamo riflettere per cercare di scongiurare sorti simili a quelle del collega (in un Paese in cui la certezza del diritto è solo una speranza).
Qual è l'errore concettuale che si perpetua fin dal primo momento all'epilogo finale? Perchè sia i NAS che hanno compiuto l'ispezione, sia i giudici di primo grado, sia quelli di secondo grado e perfino la Cassazione sono caduti nell'equivoco di ricondurre i principi di contestualità, integrazione e indilazionabilità al trattamento odontoiatrico?
Pensare alla malafede, alla strategia del complotto, ad un fenomeno di ignoranza collettiva ci porterebbe sulla cattiva strada e, soprattutto, in un cul di sacco senza alcuna via di uscita pratica. Cerchiamo di non fare dell'inutile vittimismo o della gratuita dietrologia quando invece dovremmo fermarci a riflettere di più sui nostri errori, intesi come singoli professionisti, ma ancora di più come categoria.
Ho avuto la fortuna/sfortuna personale di assistere alla vicenda fin dalla sua nascita. Quindi ho una prospettiva privilegiata sulla osservazione dei documenti di causa, tra i quali spiccano i consensi informati che diligentemente il collega, pur condannato, aveva sottoposto ai pazienti: debitamente compilati, circostanziati, personalizzati e controfirmati sia dal medico che dal paziente. Tutto perfetto tranne un punto.
Nei consensi informati si affermava che l'esecuzione degli esami CBCT si rendeva necessaria per l'esecuzione di alcune prestazioni cliniche tipicamente odontoiatriche, come per esempio estrazioni dentarie, posizionamento di impianti, ecc.
Questo è esattamente l'errore che non dobbiamo compiere.
Non possiamo stupirci se nella mente del giudice si radica l'idea (sbagliata) che la prestazione radiologica non rispetti i criteri di contestualità, integrazione e indilazionabilità se siamo noi stessi a scriverlo quando la riconduciamo a una prestazione la quale, per forza di cose, si svolge in un tempo successivo e forse neanche si svolge alla resa dei fatti.
Lo abbiamo detto sopra: l'esame radiologico è complementare e ancillare alla prestazione diagnostica non a quella terapeutica. Se siamo noi a imbeccare il giudice con una indicazione sbagliata non possiamo poi stupirci se egli la segue pedissequamente in tutti i gradi di giudizio. Siamo stati noi ad indurlo nell'errore e non possiamo neppure negare di averlo scritto per tabulas nei documenti probatori.
In sostanza: è necessario che ciascuno di noi modifichi i propri consensi informati alla esecuzione delle CbCt e che riconduca la necessità di eseguire questo esame alla prestazione diagnostica e non a quella terapeutica. In queste condizioni, infatti, l'esame CBCT diviene contestuale, integrato e indilazionabile come la norma richiede.
Credo sia venuto il momento di rivalutare il momento diagnostico come fase più nobile dell'attività medica. Ce ne eravamo semplicemente dimenticati. [di Gabriele Vassura]

Bibliografia