Formazione

2.4.6 - Prot19 - Formazione
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Certificazione della formazione svolta
Una volta partecipato agli eventi il professionista cosa deve ottenere? Innanzitutto il certificato di partecipazione rilasciato dal provider che ha organizzato l'evento con il numero di crediti ottenuti, solitamente gli viene spedito dopo aver verificato il superamento del questionario. Dato che il provider è obbligato ad inserire nel sistema Ecm in modo che possa essere aggiornata sulla piattaforma del Cogeaps dove il singolo professionista (registrato) può verificare la propria "situazione crediti" all'interno del Dossier Formativo ed eventualmente richiedere al provider l'aggiornamento per gli eventi a cui ha partecipato ma non sono stati registrati. Al termine del triennio 2014-2016, il professionista potrà richiedere o ricevere l'attestato di "partecipazione al programma ECM" in cui vengono indicati il numero di crediti acquisiti nel triennio. Se il professionista ha ottenuto più di 150 crediti riceverà anche il certificato di "completo soddisfacimento dell'obbligo formativo" (alcune OMCeO hanno inviato questi certificati già per il triennio appena concluso). Se il proprio Ordine non invia i certificati sarà il professionista a farne richiesta. La CNFC informa che i crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all'interno del Dossier Formativo e che i crediti acquisiti per la propria professione, e non per le discipline esercitate, hanno validità ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale del triennio, ma non vengono conteggiati all'interno del Dossier Formativo. [FonteMaggiori informazioni http://www.odontofad.com/corsi-fad/]

CERTIFICARE LA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE E-LEARNING. È possibile certificare la qualità dei percorsi di formazione in materia di sicurezza? Come creare corsi qualitativamente validi e certificabili? Autore: Ufficio Stampa - Categoria: PUBBLIREDAZIONALE. Punto Sicuro. 27 lug 2021

Crediti ECM per l'autoapprendimento
Tra gli strumenti formativi a disposizione di medici e dentisti per ottenere crediti formativi secondo il programma ECM vi è anche l'autoformazione, ovvero la formazione che il professionista pratica leggendo articoli di riviste, libri o altri strumenti didattici non accreditati. Quella dell'autoformazione è una modalità formativa che la Commissione Nazionale ECM ha voluto mantenere anche per questo triennio. L'autoapprendimento (serio e responsabile) rappresenta un percorso che merita dignità e rispetto all'interno dell'aggiornamento del professionista sanitario. In questo senso,l'autoapprendimento può essere valorizzato e premiato. La Delibera della Commissione Nazionale ECM del luglio 2016 ha confermato infatti la possibilità di inoltrare la richiesta di riconoscimento di crediti ECM attraverso l'autoformazione, oltre ad aumentare l'elasticità temporale della acquisizione dei crediti nel triennio formativo. Questo strumento (identificabile, ad esempio, con la lettura di un testo, di un libro o di una rivista di valore scientifico) è già molto utilizzato in ambito odontoiatrico". Accade però che l'odontoiatra pur essendo abbonato ad una rivista di settore e pur leggendo con attenzione i suoi contenuti, non consideri il loro controvalore in crediti ECM. Nella logica, invece, di utilizzare al massimo tutte le modalità e le tipologie di aggiornamento intellettuale, l'autoformazione nella sua semplicità di utilizzo, al fianco da tempo alle consuetudini della libera professione, può certamente favorire l'acquisizione di crediti ECM. Con questa modalità formativa, si può infatti arrivare fino al 10% del proprio obbligo formativo triennale, quindi, nel caso un collega dovesse raggiungere 150 crediti nel triennio in corso, potrà strutturare il proprio aggiornamento anche verso l'autoformazione, fino ad ottenere, nello specifico, un massimo di 15 crediti ECM, assolutamente preziosi nella economia del sistema ECM. Per ottenere il riconoscimento della formazione svolta attraverso questa modalità formativa, il medico o il dentista, può attivare la richiesta di riconoscimento al proprio Ordine oppure collegandosi direttamente al sito CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile al link http://www.cogeaps.it. Potrà accedere all'Anagrafe Crediti ECM personale e nell'ambito delle "partecipazioni ECM", richiedere il riconoscimento dell'autoformazione nell'ambito dei propri "crediti individuali". La richiesta può essere effettuata sul sito CoGeAPS previa presentazione di un'autocertificazione firmata in cui si indica la descrizione del materiale utilizzato per l'autoformazione (titolo dell'articolo o del libro, editore, anno pubblicazione, autore), il periodo in cui si è svolto lo studio ed i crediti che il singolo strumento possa valere; per esempio ogni Training proposto da Odontoiatria33 potrebbe valere 2-3 crediti ma la decisione spetta al proprio Ordine oppure al CogeAPS. Per dimostrare l'avvenuta autoformazione attraverso i Training di Odontoaitria33 è possibile, al termine del percorso formativo, stampare una dichiarazione che contiene le informazioni necessarie da consegnare al proprio Ordine oppure allegare alla documentazione richiesta se inoltrate la richiesta attraverso il sito CoGeAPS. [Maccagno N. Odontoiatria33 - 10 ott 2017]
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Modalità formazione per i liberi professionisti
Oltre all'esonero dall'obbligo di ottenere un numero minimo di crediti annuali, i liberi professionisti possono ottenere i crediti formativi attraverso le seguenti modalità:
Docenza, tutor, relatore di formazione: I crediti acquisiti tramite docenza non possono superare il 50% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.
Convegni congressi simposi conferenze - Attività di ricerca (FSC) - Gruppi di miglioramento (FSC) - Docenza e tutoring anche individuale: La somma dei crediti non può superare complessivamente il 60% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni
Formazione "reclutata": I crediti non possono superare 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni
Autoformazione per liberi professionisti: I crediti non possono superare il 10% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.
Formazione a Distanza (FAD): È consentito a tutti i professionisti sanitari di assolvere l'intero debito formativo anche mediante formazione a distanza (FAD).
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Obblighi formativi  degli Studi Dentistici
Addetto anti incendio
Corso di formazione della durata di 4 ore ogni tre anni

Addetto primo soccorso
Corso della durata di 12 ore ogni tre anni (per Odontoiatri esentati (DM 388/03)

Dipendenti
Corso sulla sicurezza della durata di 16 ore per assistente alla poltrona
Corso sulla sicurezza della durata di 8 ore per segretaria
Aggiornamento della sicurezza della durata 4 ore entro 5 anni dalla formazione di base
Corso aggiornamento ASO (per mantenere qualifica professionale) della durata di 10 ore ogni anno

Odontoiatra
Ecm: 50 crediti all’anno, quindi 150 nel triennio che va dal 2020 al 2022
Corso di radioprotezione ogni 5 anni a partire dal 2000

RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
Corso della durata di 32 ore per la formazione di base
Aggiornamento della durata di ore 4 ogni anno (n.b. non è stata stabilita una frequenza per piccole realtà come le nostre però è consigliabile fare un minimo di formazione per mantenere la qualifica)

RSPP
L’Odontoiatra che non è già Rspp e che vuole ricoprire questo ruolo deve fare corso di formazione obbligatoria della durata di 36 ore
Tutti gli Odontoiatri formati devono fare aggiornamento obbligatorio della durata di 14 ore entro i 5 anni successivi alla data di formazione (per chi era già formato alla data della pubblicazione dell’accordo Stato/regioni del 21/12/2011 il primo quinquennio aveva scadenza nel 2017)
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Formazione 4.0
Formazione 4.0: agevolazioni importanti anche per il settore odontoiatrico privato