venerdì 21 ottobre 2022

Pubblicità sanitaria


Nel video corso l’avvocato Silvia Stefanelli, esperto di diritto sanitario in Bologna, “spacchetta” la norma Boldi sulla pubblicità in sanità, analizzandola ed indicando, secondo la sua lettura, quali comunicazioni sono legittime e quali non sono consentite. Come noto i commi 525 e 536 della legge di Bilancio 2019 confermano quanto consentito dalla Bersani indicando che le comunicazioni potranno contenere esclusivamente gli elementi funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo. Nel video corso di oltre 20 minuti vengono anche indicate le norme ancora in vigore e le zone grigie in cui la norma non fa chiarezza.
[Autoformazione ECM - Scarica l'attestato in formato pdf]
[Fonte Odontoiatria33 - 07 giu 2019]

Queste le regole da seguire per una informazione sanitaria corretta
La CAO Nazionale ha approvato e reso pubbliche, inviandole ai presidenti provinciali CAO, le raccomandazioni nell’interpretazione del messaggio informativo in odontoiatriaIl punto di riferimento nella individuazione dell’oggetto dell’informazione sanitaria e delle relative caratteristiche deve essere quello di garantire la salute del cittadino e la sicurezza delle cure, nonché quello di riaffermare la dignità e il decoro della professione odontoiatrica, spesso compromessi da messaggi pubblicitari puramente commerciali che sviliscono inevitabilmente il valore della prestazione professionale. Nel documento viene ricordato che se il messaggio viene promosso a livello nazionale, le singole CAO hanno comunque il compito di individuare i direttori sanitari responsabili iscritti ai loro Albi allo scopo di valutarne la rispondenza alla normativa. I contenuti e le caratteristiche del messaggio informativo consentito vanno riferiti a tutte le modalità di diffusione: audiovisivi, cartellonistica, affissioni, social media e web, inserzioni, volantini, ecc.
Queste le norme attualmente in vigore che regolamentano la pubblicità e l’informazione sanitaria
  • Codice Deontologia Medica del 2014 con modifiche del 2016 – articoli 54, 55, 56, 57 e 69
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 175 artt. 4, 5, 8 e 9
  • Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 art. 21
  • Legge 4 agosto 2006, n. 248 art. 2
  • Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 art. 3, comma 5, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148
  • Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, art. 4
  • Legge di bilancio 2019, art. 1 commi 525 e 536
Cosa può contenere il messaggio
  • Titoli professionali e specializzazioni
  • Informazioni sull'attività professionale
  • Caratteristiche del servizio offerto – struttura dello studio
  • Onorario delle prestazioni
  • Nessuna notizia su avanzamenti nella ricerca e su innovazioni non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico
Come deve essere il messaggio
  • Veritiero
  • Trasparente
  • Corretto
  • Funzionale all'oggetto 
  • Non promozionale 
  • Non suggestivo
  • Non equivoco
  • Non ingannevole 
  • Non denigratorio
Le raccomandazioni si completano, poi, con un glossario in cui viene chiarito cosa si deve intendere, per esempio, per messaggio promozionale o suggestivo, le caratteristiche del servizio offerto dallo studio, i titoli di specializzazione oggetto d'informazione e l’informazione veritiera, corretta, informativa, funzionale all’oggetto, veritiera, ingannevole e denigratoria.
Prestazione gratuita: il professionista può sempre prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela e deve essere chiaro che la prestazione gratuita e formule equivalenti (es. visita senza impegno) risultano non consentite nel momento in cui vengono pubblicizzate.
Visita odontoiatrica: deve essere considerata una fase di fondamentale importanza nell'iter diagnostico-terapeutico. Pertanto, pubblicizzarne la gratuità o riferirla ad un impegno economico o ad un preventivo-spesa (ad es. "visita senza impegno") risulta elemento affatto promozionale e quindi vietato.
Open day: è consentito, purchè limitato a presentare l’attività e i servizi offerti, senza pubblicizzazione di marchi o aziende.
Marchi commerciali (es. impianti, elettromedicali, metodiche ortodontiche): il loro uso è vietato in ogni caso.
Clinica: in mancanza di complessità di mezzi o di organizzazione (es. presenza di posti letto ovvero effettuazione di prestazioni sanitarie complesse) l’utilizzo del termine risulta ingannevole e non veritiero, in particolare quando l’attività svolta sia meramente replicativa della professione odontoiatrica.

Cassazione: CCEPS legittimata a confermate sospensione del direttore sanitario
L’ambulatorio aveva svolto attività promozionale di terapia implantare non conforme al Codice deontologico e utilizzato, erroneamente, il termine “clinica”. Dopo la CCEPS anche la Cassazione (la sentenza è stata pubblicata ai primi di gennaio) conferma la decisione della CAO di Palermo di sospendere il direttore sanitario al quale era stato contestato una serie di attività di promozione non conformi al codice deontologico in tema di pubblicità. In particolare la struttura, attraverso cartelloni pubblicitari promuoveva la vendita di un impianto/corona ad 800 euro promuovendo lo studio odontoiatrico come “clinica”. CCEPS che nella sentenza di conferma della sospensione di un mese comminata dalla CAO palermitana evidenziava come non sono consentite promozioni commerciali, non possono essere pubblicizzati dispositivi medici come gli impianti e non si può chiamare un ambulatorio odontoiatrico “clinica”. Direttore sanitario che proponeva ricorso contro la decisione ella CCEPS alla Corte di Cassazione ma non lamentando questioni legate all’attività promozionale svolta, o alla questione dell’utilizzo della parola “clinica”, ma perché riteneva che la CCEPS non fosse legittimata ad esprimersi. I legali del direttore sanitario contestato il fatto che la Corte Costituzionale aveva, nel 2016, ritenuto illegittima la nomina all’interno della CCEPS di due componenti nominati dal Ministero della Salute. Essendo i fatti giudicati dalla CCEPS risalenti al 2014, per i legali la Commissione non sarebbe stata legittimata ad esprimersi. Di parere opposto i giudici della Cassazione che ricordano come il Consiglio di Stato, aveva dichiarato illegittima la nomina dei due componenti ma non della Commissione che era pienamente legittimata ad esprimersi. Scarica la sentenza della Cassazione

Odontoiatria33
La pubblicità dei dentisti vista dal cittadino. Giudicata poco professionale se troppo promozionale ma utile se offre informazioni anche sui costi. Odo33 - 20 ott 2022